ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO
Estinzione anticipata del prestito
L’estinzione anticipata del prestito permette al debitore di rimborsare, parzialmente o integralmente, il suo debito prima della scadenza stabilita da contratto.
Il debitore può in ogni momento avvalersi del diritto all’estinzione anticipata del prestito, versando il debito residuo e gli interessi maturati fino a quel momento.
Tuttavia il contratto di finanziamento può prevedere la presenza di una penale a carico del debitore:
- pari al massimo all’1% del debito residuo, se questo è superiore a 10.000 euro;
- allo 0,5% se manca meno di un anno alla scadenza del prestito.
La penale dovuta non può essere in ogni caso superiore alla cifra corrispondente agli interessi residui dovuti al creditore. Nel caso dei finanziamenti di importo inferiore a 10.000 euro, invece, l’istituto di credito non può richiedere alcuna penale. Non possono essere applicate penali nemmeno nel caso di surroga del mutuo.
Estinguere anticipatamente il finanziamento, permette al debitore di risparmiare sugli interessi dovuti alla banca che ha erogato il prestito.
Se il rimborso sarà parziale sarà necessario ricalcolare il piano di ammortamento, prendendo a riferimento il nuovo debito da rimborsare e applicando a questo il tasso di interesse previsto dalle parti per la durata residua.
In caso di richiesta di estinzione anticipata, la finanziaria dovrà fornire al cliente il conteggio estintivo, vale a dire il documento che indica qual è l’ammontare del debito residuo e a quanto ammontano gli interessi e le spese dovute per la chiusura del contratto.