PROTESTO
Protesto
Il protesto è un atto pubblico che attesta il rifiuto del debitore di pagare, di accettare una cambiale o un assegno che il creditore ha presentato per l’incasso.
Le norme che disciplinano questo istituto giuridico sono contenute in due diversi provvedimenti legislativi: nel caso delle cambiali la norma di riferimento è il Regio Decreto n. 1669/1933.
Mentre nel caso degli assegni la normativa è contenuta nel Regio Decreto n. 1736/1933. A farsi carico della pubblicità dei protesti è la Camera di Commercio, in base a quanto disposto dalla Legge n. 235/2000. La Camera di Commercio deve provvedere, entro 10 giorni da quando ha ricevuto l’informazione, ad aggiornare il registro informatico dei protesti.
Il creditore che vuole esercitare il diritto di regresso di una cambiale o di un assegno in suo possesso deve rivolgersi a un notaio o a un ufficiale giudiziario, ossia soggetti abilitati per legge a provvedere.
Il creditore deve consegnare il titolo esecutivo all’ufficiale che dovrà presentarsi presso il domicilio del debitore. Nel caso in cui il debitore rifiuti il titolo o continui a non pagare, l’ufficiale giudiziario accerterà provvederà alla levata del protesto. Il creditore può richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario una volta che sia trascorso il termine di presentazione del titolo.
Una volta che il titolo è stato protestato scattano le procedure previste da contratto nel caso in cui il debitori non paghi le rate pattuite. Il debitore potrebbe essere tenuto a pagare gli interessi di mora o potrebbe subire il pignoramento dei propri beni.
L’iscrizione presso il registro dei protestati dura 5 anni e può essere rimossa, su richiesta del debitore, se paga il titolo protestato, dopo che sia trascorso un anno dall’iscrizione e che il debitore non sia stato soggetto ad altri protesti.